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Statuto
E' costituta un'Associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL FILOTTO" di seguito "l'Associazione".
La sede dell'Associazione è ubicata ad Avola (SR). La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa ha per scopo il miglioramento psico-
I soci dell'Associazione possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi e che s'impegnano a realizzarli. Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dall'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. |
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Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio dà diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione. I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell' Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l'Associazione aderisce.
La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
Gli organi dell'Associazione sono:
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell' Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. |
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La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito:
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Sono compiti del Consiglio Direttivo: |
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Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere ì suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-
Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico -
L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. |
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Le entrate dell' Associazione sono costituite:
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente del Comitato regionale della Federazione Sportiva Nazionale della regione nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e della Federazione Sportiva Nazionale a cui l'Associazione si affilierà ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia. |
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